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Morbegno, 29 marzo 2021

Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
È costituito con sede in Morbegno un Consorzio con attività esterna denominato
“CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLINA”.

ART. 2 DURATA E SCOPO
Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2100; la durata potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei consorziati.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

ART. 3 OGGETTO
Il Consorzio ha come scopo:
a) promuovere lo sviluppo economico dei comuni del comprensorio della Bassa Valtellina, nonché la realizzazione delle opere e delle infrastrutture d’interesse pubblico a ciò necessarie che, ai sensi della vigente legislazione, non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti.
b) concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento del patrimonio ambientale, del verde pubblico, del decoro ed arredo urbano, dell’assetto urbanistico e stradale delle località.
c) contribuire e collaborare con gli enti e le autorità preposte, al miglioramento dei servizi nei settori turistico, culturale e sportivo.
d) contribuire ad organizzare turisticamente le località del mandamento di Morbegno studiandone e promuovendone il miglioramento, e in particolare:
– tutelare e valorizzare con assidua attività d’informazione e di propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, storiche, monumentali, per farle meglio conoscere ed apprezzare;
– promuovere e facilitare il movimento turistico nelle diverse località, rendendo il soggiorno piacevole ed incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici.
e) promuovere manifestazioni, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, ed ogni altra iniziativa d’interesse culturale, ricreativo, turistico e sportivo, atta ad animare ed arricchire culturalmente il comprensorio turistico.
f) fornire un’organizzazione comune per il coordinamento dell’attività delle imprese consorziate in merito allo studio ed alla promozione d’iniziative volte all’individuazione di mercati nazionali ed esteri interessati all’attività delle imprese predette, alla commercializzazione sui mercati medesimi dei relativi prodotti turistici alberghieri ed allo svolgimento delle conseguenti attività d’intermediazione e di servizio nel campo del marketing e della pubblicità, compresa la partecipazione a fiere, a mostre e convegni specializzati, a manifestazioni sportive o culturali.
g) organizzare e gestire fiere e manifestazioni di promozione e interesse locale di qualsiasi livello per conto dei consorziati.

h) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, commerciali ed industriali ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, assumendo anche interesse e partecipazione in altre società costituite o da costituire, sia in Italia sia all’estero.
i) la cura, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario, cataloghi, cartine turistiche, manifesti, libri, filmati, bollettini di carattere sportivo, culturale ed i notiziari di tipo anche non periodico, anche tramite internet, con esclusione di quotidiani.
j) realizzare presso la sede un punto d’incontro con i potenziali operatori interessati alle offerte dei consorziati.
l) assistere i consorziati nell’esercizio delle loro attività commerciali, organizzando opportune forme di consulenza e di formazione professionale.
Il Consorzio potrà assumere la rappresentanza ed il mandato di commissione dei consorziati.

ART. 4 I CONSORZIATI
Possono essere ammessi come soci le persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici e associazioni che per l’attività concretamente svolta e per l’esperienza acquisita, possano contribuire, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
L’ammissione al Consorzio di nuovi consorziati ha luogo con delibera del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei componenti.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa e contenere esplicitamente la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e relativi regolamenti nonché la categoria di appartenenza tra quelle previste all’art. 17 del presente statuto.
Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni e le convocazioni dell’assemblea dei soci.
La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che il nuovo consorziato avrà effettuato il versamento della quota di ammissione prevista nel successivo art. 11.

ART. 6 OBBLIGHI DEL CONSORZIATO
Il Consorziato è obbligato:
a) ad osservare tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e ogni delibera adottata dagli organi sociali;
b) a versare la quota di ammissione e, entro il 20 febbraio dell’esercizio in corso, la quota associativa annuale.

ART. 7 CESSAZIONE DA CONSORZIATO
I soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza, esclusione o per scioglimento del Consorzio.
In nessun caso potrà comunque essere rimborsata la quota del Fondo consortile.

ART. 8 RECESSO
Ogni socio può recedere dal Consorzio inviando apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o ordinaria al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni devono essere inviate almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso.
Il socio dimissionario è obbligato a partecipare a tutte le iniziative per cui si è impegnato.

ART. 9 DECADENZA
Si ha decadenza del socio:
a) in caso di vendita, affitto o cessione di qualsiasi forma dell’esercizio, seguito dalla perdita dei requisiti per l’ammissione e in qualsiasi altro caso di perdita della titolarità della licenza o di perdita dei requisiti per l’ammissione.
L’acquirente o il conduttore dell’esercizio subentra nel Consorzio previa comunicazione con raccomandata contenente esplicita accettazione del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione da inviare entro trenta giorni dalla data del contratto di cessione e previa accettazione del Consiglio di Amministrazione;
b) in caso di assoggettamento del consorziato a procedura concorsuale.

ART. 10 ESCLUSIONE
L’esclusione dal Consorzio è deliberata dall’Assemblea del Consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione per insolvenza o morosità, decorsi sei mesi dall’accertamento dell’insolvenza o della morosità, per reati di particolare gravità, per gravi inosservanze dello statuto e delle deliberazioni degli Organi consortili e per concorrenza sleale nei confronti del Consorzio.
La delibera di esclusione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

ART. 11 FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito:
a) dalle quote di ammissione dei soci approvate del Consiglio di Amministrazione prima della data d’inizio dell’esercizio;
b) dagli eventuali contributi straordinari;
c) da eventuali contributi versati dai consorziati a titolo di penale;
d) da eventuali contributi versati da Enti Pubblici o Privati.
Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare quote d’ammissione e quote associative annuali differenti per le diverse categorie di consorziati (Enti Pubblici e soci privati).
Le quote associative possono essere di diversa misura anche all’interno della stessa categoria di consorziati.

ART. 12 ESERCIZIO
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla fine dell’esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione.

ART. 13 ORGANI
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Revisore dei Conti, se nominato dall’Assemblea.

ART. 14 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea, costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote associative annuali, può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la rappresentanza per delega scritta, purché conferita ad altro socio, ogni socio può essere portatore di massimo due deleghe.

Spetta all’Assemblea:
a) determinare le linee generali dell’attività consortile, deliberare sui programmi e sulle iniziative promozionali, indicare, con valore obbligatorio per i consorziati, le incompatibilità con altre finalità consortili della commercializzazione di altri prodotti;
b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate ai sensi del successivo art.17;
c) eleggere il Revisore dei Conti;
d) deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
e) approvare, su proposta del Consiglio, eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto e le loro modificazioni;
f) deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;
g) deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 CONVOCAZIONE
L’assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale od ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consorziati.

ART. 16 DELIBERE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta a mezzo raccomandata postale o inviata all’indirizzo di posta elettronica (ultimo comunicato per iscritto dal socio) almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con gli stessi mezzi almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la regolare costituzione in prima convocazione dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente in proprio o per delega un numero di consorziati pari alla metà più uno degli aventi diritti al voto.
La seconda convocazione potrà essere fissata per il medesimo giorno, a ora successiva.
L’Assemblea, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni saranno fatte costatare mediante verbale di cui i consorziati potranno prendere visione presso la sede.
Le determinazioni dell’Assemblea riguardanti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto o che prevedano l’acquisto d’immobili devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei consorziati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri (aderenti al consorzio in qualità di soci e/o loro rappresentanti), nominato su proposta delle seguenti categorie di soci, di cui almeno:
a) due in rappresentanza della Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
b) uno in rappresentanza del Comune di Morbegno, capoluogo del mandamento;
c) uno in rappresentanza delle altre Amministrazioni Comunali;
d) uno in rappresentanza degli imprenditori operanti nel settore delle attività ricettive, intendendosi per attività ricettive quelle dirette alla produzione di servizi per l’alloggio e l’ospitalità dei turisti, con necessaria dotazione di posti letto;
e) uno in rappresentanza degli imprenditori operanti nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura;
f) uno in rappresentanza degli imprenditori nel settore degli impianti sciistici, degli imprenditori operanti nel settore delle attività ludico-ricreative con capacità di soddisfare una specifica domanda turistica, quale ad esempio zip line, passerelle tibetane, parchi tematici ed enti gestori aree protette;
g) uno in rappresentanza delle associazioni del territorio operanti nel settore turistico (esempio: pro loco) e degli eventuali altri imprenditori non rientranti nelle categorie precedenti.
Nel caso in cui le singole categorie non formalizzino la proposta al Consiglio di Amministrazione uscente entro la data dell’assemblea appositamente convocata per il rinnovo, l’Assemblea dei soci potrà liberamente deliberare le nomine.
Qualora non venga nominato uno dei membri in rappresentanza delle previste categorie, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si riduce di conseguenza.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, i soci (e/o i loro rappresentanti) che fanno parte di associazioni e/o società che svolgono attività in concorrenza con quelle del Consorzio.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea, durano in carica per tre per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e si intendono decaduti dalla carica:
1. se risultano assenti, senza alcun giustificato motivo, consecutivamente a due riunioni del Consiglio stesso;
2. nel momento in cui per qualsiasi ragione o causa non rappresentino più l’Ente o la categoria di appartenenza;
La proposta di un nuovo membro in sostituzione di uno decaduto o dimissionario sarà di competenza della medesima categoria di appartenenza di quello cessato, la sua nomina è di competenza dell’Assemblea che vi provvederà alla prima convocazione utile della stessa. Tutti i membri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
Spetta in particolare al Consiglio di:
a) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea in ordine agli indirizzi dell’attività consortile;
b) eleggere tra i consiglieri il Presidente ed un Vicepresidente;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione dei presenti patti consortili ad altri organi;
d) proporre l’eventuale adesione ad altri consorzi ed organismi aventi analoghe caratteristiche;
e) proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto;
f) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
g) deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;
h) determinare di anno in anno le quote di ammissione per i nuovi consorziati, la quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale nonché le modalità di versamento;
i) deliberare in merito ai provvedimenti da adottare nei confronti dei soci, incorsi in inadempienze o comportamenti in contrasto con le disposizioni dello statuto e del regolamento interno;
l) deliberare su eventuali azioni giudiziarie e adottare i conseguenti provvedimenti, transigere, compromettere in arbitri, contrarre obbligazioni con il debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti bancari;
m) nominare il Direttore generale.

ART. 18 DELIBERE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio potrà delegare ad uno o più consiglieri alcuni poteri per la gestione ordinaria del Consorzio.
La convocazione del Consiglio avviene con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, anche a mezzo di posta elettronica, almeno tre (3) giorni prima dell’adunanza.
L’avviso riporta il luogo la data e l’ora di convocazione nonché l’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza, anche in videoconferenza, della metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il Presidente.

ART. 19 IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione durante la prima seduta successiva a quella della sua elezione, a meno che non via abbia già provveduto l’Assemblea all’atto della costituzione, ha la stessa durata del relativo Consiglio e può essere rieletto.
Spetta in particolare al Presidente:
a) la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in qualunque sede amministrativa e giudiziaria;
b) convocare l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
c) vigilare sul funzionamento dei servizi del Consorzio e sui rendiconti amministrativi;

d) esercitare, in caso di emergenza, i poteri del Consiglio di Amministrazione sottoponendo le deliberazioni così adottate alla ratifica del Consiglio stesso, alla sua prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ART. 20 REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti viene nominato dall’Assemblea, che ne fissa il relativo compenso.
Ha l’incarico di esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale e di esprimere il proprio parere sui bilanci prima che gli stessi vengano presentati all’Assemblea.
Al Revisore spetta altresì il compito di certificare che il bilancio consuntivo fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Consorzio. Dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere rieletto. Il Revisore non deve essere membro del Consorzio.

ART. 21 RIMBORSI SPESE
Ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle loro mansioni.

ART. 22 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
L’importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi indicati dall’Assemblea.

ART. 23 CLAUSOLA ARBITRALE
Le controversie che potranno sorgere nell’interpretazione e nella attuazione delle norme previste nel presente statuto saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio.
Il Collegio arbitrale deciderà con esonero da ogni e qualsiasi formalità di procedura ed il suo giudizio sarà vincolante per le parti ed inappellabile.

ART. 24 RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal seguente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile.