Skip to main content
Morbegno, 27 marzo 2025

Statuto

CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLINA
STATUTO
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
È costituito con sede in Morbegno un Consorzio con attività
esterna denominato
“CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLINA”.
ART. 2 DURATA E SCOPO
Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2100; la durata potrà essere
prorogata con delibera dell’assemblea dei consorziati.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e non potrà distribuire
utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.
ART. 3 OGGETTO
Il Consorzio ha come scopi:
a) promuovere lo sviluppo economico dei comuni del comprensorio
della Bassa Valtellina, nonché la realizzazione delle opere
e delle infrastrutture d’interesse pubblico a ciò necessarie
che, ai sensi della vigente legislazione, non rientrino
nelle competenze istituzionali di altri enti.
b) concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento
del patrimonio ambientale, del verde pubblico, del decoro ed
arredo urbano, dell’assetto urbanistico e stradale delle località.
c) contribuire e collaborare con gli enti e le autorità preposte,
al miglioramento dei servizi nei settori turistico, culturale
e sportivo.
d) contribuire ad organizzare turisticamente le località del
mandamento di Morbegno studiandone e promuovendone il miglioramento,
e in particolare:
– tutelare e valorizzare con assidua attività d’informazione e
di propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, storiche,
monumentali, per farle meglio conoscere ed apprezzare;
– promuovere e facilitare il movimento turistico nelle diverse
località, rendendo il soggiorno piacevole ed incoraggiando il
miglioramento dei servizi pubblici;
– promuovere pacchetti turistici;
e) promuovere manifestazioni, gare, convegni, spettacoli pubblici,
gite, escursioni, ed ogni altra iniziativa d’interesse
culturale, ricreativo, turistico e sportivo, atta ad animare
ed arricchire culturalmente il comprensorio turistico.
f) fornire un’organizzazione comune per il coordinamento
dell’attività delle imprese consorziate in merito allo studio
ed alla promozione d’iniziative volte all’individuazione di
mercati nazionali ed esteri interessati all’attività delle imprese
predette, alla commercializzazione sui mercati medesimi
dei relativi prodotti turistici alberghieri ed allo svolgimento
delle conseguenti attività d’intermediazione e di servizio
nel campo del marketing e della pubblicità, compresa la partecipazione
a fiere, a mostre e convegni specializzati, a manifestazioni sportive o culturali.
g) organizzare e gestire fiere e manifestazioni di promozione
e interesse locale di qualsiasi livello per conto dei consorziati.
h) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie,
commerciali ed industriali ritenute utili o necessarie
per il raggiungimento dello scopo sociale, assumendo anche
interesse e partecipazione in altre società costituite o
da costituire, sia in Italia sia all’estero.
i) la cura, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale
pubblicitario, cataloghi, cartine turistiche, manifesti,
libri, filmati, bollettini di carattere sportivo, culturale ed
i notiziari di tipo anche non periodico, anche tramite internet,
con esclusione di quotidiani.
j) realizzare presso la sede un punto d’incontro con i potenziali
operatori interessati alle offerte dei consorziati.
l) assistere i consorziati nell’esercizio delle loro attività
commerciali, organizzando opportune forme di consulenza e di
formazione professionale.
Il Consorzio potrà assumere la rappresentanza ed il mandato di
commissione dei consorziati.
ART. 4 I CONSORZIATI
Possono essere ammessi come soci le persone fisiche, giuridiche,
enti privati o pubblici e associazioni che per l’attività
concretamente svolta e per l’esperienza acquisita, possano
contribuire, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, alla
più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
L’ammissione al Consorzio di nuovi consorziati ha luogo con
delibera del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza
dei componenti.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante dell’impresa e contenere esplicitamente
la dichiarazione di accettazione delle norme del presente
statuto e relativi regolamenti nonché la categoria di appartenenza
tra quelle previste all’art. 17 del presente statuto.
Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato l’indirizzo
di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni e le
convocazioni dell’assemblea dei soci.
La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che, da
parte del nuovo consorziato, sarà effettuato il versamento di
cui al successivo art. 11.
ART. 6 OBBLIGHI DEL CONSORZIATO
Il Consorziato è obbligato:
a) ad osservare tutte le disposizioni statutarie e regolamentari
e ogni delibera adottata dagli organi sociali;
b) a versare la quota di ammissione e, entro l’assemblea annuale
di approvazione del bilancio, la quota associativa annuale.
ART. 7 CESSAZIONE DA CONSORZIATO

I soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza,
esclusione o per scioglimento del Consorzio.
In nessun caso potrà comunque essere rimborsata la quota del
Fondo consortile.
ART. 8 RECESSO
Ogni socio può recedere dal Consorzio inviando apposita lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica
certificata o ordinaria al Consiglio di Amministrazione. Le
dimissioni devono essere inviate almeno tre mesi prima della
scadenza dell’esercizio in corso.
Il socio dimissionario è obbligato a partecipare a tutte le
iniziative per cui si è impegnato.
ART. 9 DECADENZA
Si ha decadenza del socio:
a) in caso di vendita, affitto o cessione di qualsiasi forma
dell’esercizio, seguito dalla perdita dei requisiti per
l’ammissione e in qualsiasi altro caso di perdita della titolarità
della licenza o di perdita dei requisiti per
l’ammissione.
L’acquirente o il conduttore dell’esercizio subentra nel Consorzio
previa comunicazione con raccomandata contenente esplicita
accettazione del presente statuto e dei relativi regolamenti
di attuazione da inviare entro trenta giorni dalla data
del contratto di cessione e previa accettazione del Consiglio
di Amministrazione;
b) in caso di assoggettamento del consorziato a procedura concorsuale.
ART. 10 ESCLUSIONE
L’esclusione dal Consorzio è deliberata dall’Assemblea del
Consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione per insolvenza
o morosità, decorsi sei mesi dall’accertamento
dell’insolvenza o della morosità, per reati di particolare
gravità, per gravi inosservanze dello statuto e delle deliberazioni
degli Organi consortili e per concorrenza sleale nei
confronti del Consorzio.
La delibera di esclusione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
ART. 11 FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito:
a) dalle quote di ammissione dei soci approvate del Consiglio
di Amministrazione prima della data d’inizio dell’esercizio;
b) dagli eventuali contributi straordinari;
c) da eventuali contributi versati dai consorziati a titolo di
penale;
d) da eventuali contributi versati da Enti Pubblici o Privati.
Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare quote
d’ammissione e quote associative annuali differenti per le diverse
categorie di consorziati (Enti Pubblici e soci privati).
Le quote associative possono essere di diversa misura anche all’interno della stessa categoria di consorziati.
ART. 12 ESERCIZIO
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Entro due mesi dalla fine dell’esercizio sociale il Consiglio
di Amministrazione predispone il bilancio e lo sottopone
all’assemblea per l’approvazione.
ART. 13 ORGANI
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Revisore dei Conti, se nominato dall’Assemblea.
ART. 14 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea, costituita da tutti i consorziati in regola con
il versamento delle quote associative annuali, può essere ordinaria
o straordinaria.
Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la rappresentanza
per delega scritta, purché conferita ad altro socio, ogni socio
può essere portatore di massimo due deleghe.
Spetta all’Assemblea:
a) determinare le linee generali dell’attività consortile, deliberare
sui programmi e sulle iniziative promozionali, indicare,
con valore obbligatorio per i consorziati, le incompatibilità
con altre finalità consortili della commercializzazione
di altri prodotti;
b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla
base delle proposte formulate ai sensi del successivo
art.17;
c) eleggere il Revisore dei Conti;
d) deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
e) approvare, su proposta del Consiglio, eventuali regolamenti
di esecuzione dello statuto e le loro modificazioni;
f) deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla
legge e dallo statuto alla sua competenza;
g) deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo
esame del Consiglio di Amministrazione.
ART. 15 CONVOCAZIONE
L’assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta
all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
od ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta
almeno un terzo dei consorziati.
ART. 16 DELIBERE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta a mezzo raccomandata
postale o inviata all’indirizzo di posta elettronica
(ultimo comunicato per iscritto dal socio) almeno otto (8)
giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con gli
stessi mezzi almeno tre (3) giorni prima della data fissataper la riunione.
Per la regolare costituzione in prima convocazione
dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, è
necessario che sia presente in proprio o per delega un numero
di consorziati pari alla metà più uno degli aventi diritti al
voto.
La seconda convocazione potrà essere fissata per il medesimo
giorno, a ora successiva. L’Assemblea, in seconda convocazione,
delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti
aventi diritto di voto.
Le deliberazioni saranno fatte costatare mediante verbale di
cui i consorziati potranno prendere visione presso la sede.
Le determinazioni dell’Assemblea riguardanti modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto o che prevedano
l’acquisto d’immobili devono essere prese in prima convocazione
con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due
terzi dei consorziati, in seconda convocazione con la presenza,
in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei
consorziati, e, sia in prima che in seconda convocazione, con
il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti
o rappresentati in Assemblea.
Per il computo delle presenze e delle maggioranze non si considerano
in ogni caso i consorziati non in regola con il versamento
della quota associativa eventualmente presenti in assemblea.
ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione,
composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri (aderenti
al consorzio in qualità di soci e/o loro rappresentanti),
nominato su proposta delle seguenti categorie di soci, di
cui almeno:
a) due in rappresentanza della Comunità Montana Valtellina di
Morbegno;
b) uno in rappresentanza del Comune di Morbegno, capoluogo del
mandamento;
c) uno in rappresentanza delle altre Amministrazioni Comunali;
d) uno in rappresentanza degli imprenditori operanti nel settore
delle attività ricettive, intendendosi per attività ricettive
quelle dirette alla produzione di servizi per l’alloggio
e l’ospitalità dei turisti, con necessaria dotazione di
posti letto;
e) uno in rappresentanza degli imprenditori operanti nel settore
del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura;
f) uno in rappresentanza degli imprenditori nel settore degli
impianti sciistici, degli imprenditori operanti nel settore
delle attività ludico-ricreative con capacità di soddisfare
una specifica domanda turistica, quale ad esempio zip line,
passerelle tibetane, parchi tematici ed enti gestori delle
aree protette;

g) uno in rappresentanza delle associazioni del territorio
operanti nel settore turistico (esempio: pro loco) e degli
eventuali altri imprenditori non rientranti nelle categorie
precedenti.
Nel caso in cui le singole categorie non formalizzino la proposta
al Consiglio di Amministrazione uscente entro la data
dell’assemblea appositamente convocata per il rinnovo,
l’Assemblea dei soci potrà liberamente deliberare le nomine.
Qualora non venga nominato uno dei membri in rappresentanza
delle predette categorie, il numero dei membri del Consiglio
di Amministrazione si riduce di conseguenza.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione,
e se nominati decadono, i soci (e/o i loro rappresentanti)
che fanno parte di associazioni e/o società che
svolgono attività in concorrenza con quelle del Consorzio.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti
dall’Assemblea, durano in carica per tre esercizi, con scadenza
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio, e si intendono decaduti
dalla carica:
1. se risultano assenti, senza alcun giustificato motivo, consecutivamente
a due riunioni del Consiglio stesso: in tal caso
la decadenza può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione
nella seconda riunione in cui il membro del Consiglio
risulti assente senza giustificato motivo o in quella immediatamente
successiva;
2. nel momento in cui per qualsiasi ragione o causa non rappresentino
più l’Ente o la categoria di appartenenza: in tal
caso la decadenza dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente
del Consorzio dall’Ente o, con comunicazione sottoscritta
da almeno la metà più uno dei suoi componenti, dalla
categoria dei soci che ha proposto la nomina;
in entrambi i casi la decadenza ha effetto dall’Assemblea che
provvede alla sostituzione ai sensi del periodo successivo.
La proposta di un nuovo membro in sostituzione di uno decaduto
o dimissionario sarà di competenza della medesima categoria di
appartenenza di quello cessato, la sua nomina è di competenza
dell’Assemblea da convocarsi a tal fine entro 60 (sessanta)
giorni dalla data in cui la decadenza è stata accertata o comunicata,
ovvero il Consiglio ne ha ricevuto notizia.
Tutti i membri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio
stesso.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più dei componenti
del Consiglio, per una delle cause di cui ai precedenti
punti 1 e 2, ovvero per altra causa, e, prima che si sia
provveduto alla loro sostituzione ai sensi di quanto precede,
vengano meno dalla carica altri Consiglieri in numero tale da
far venir meno complessivamente la maggioranza degli amministratori,
l’intero Consiglio si intenderà decaduto. Gli amministratori
rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno promuovere d’urgenza la nomina di un nuovo Consiglio,
richiedendo la proposta di nuovi candidati alle categorie dei
soci ai sensi del comma 1 del presente articolo e la convocazione
dell’Assemblea per la nomina; qualora entro trenta giorni
dalla cessazione della maggioranza degli amministratori non
si sia provveduto, a quanto sopra si potrà provvedere anche su
iniziativa di uno dei soci.
Spetta in particolare al Consiglio di:
a) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea in ordine agli
indirizzi dell’attività consortile;
b) eleggere tra i consiglieri il Presidente ed un Vicepresidente;
c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o
per disposizione dei presenti patti consortili ad altri organi;
d) proporre l’eventuale adesione ad altri consorzi ed organismi
aventi analoghe caratteristiche;
e) proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto;
f) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
g) deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;
h) determinare di anno in anno le quote di ammissione per i
nuovi consorziati, la quota associativa annuale ed il contributo
ordinario annuale nonché le modalità di versamento;
i) deliberare in merito ai provvedimenti da adottare nei confronti
dei soci, incorsi in inadempienze o comportamenti in
contrasto con le disposizioni dello statuto e del regolamento
interno;
l) deliberare su eventuali azioni giudiziarie e adottare i
conseguenti provvedimenti, transigere, compromettere in arbitri
contrarre obbligazioni con il debito pubblico, con la Cassa
Depositi e Prestiti, con Istituti bancari;
m) nominare il Direttore generale.
ART. 18 DELIBERE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio potrà delegare ad uno o più consiglieri alcuni
poteri per la gestione ordinaria del Consorzio.
La convocazione del Consiglio avviene con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, anche a
mezzo di posta elettronica, almeno tre (3) giorni prima
dell’adunanza.
L’avviso riporta il luogo la data e l’ora di convocazione nonché
l’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
è necessaria la presenza, anche in videoconferenza, della
metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide
il Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono dare immediata
notizia al Presidente ed agli altri membri di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione o deliberazione del Consorzio, astenendosi dal
partecipare ad ogni discussione e deliberazione relativa; in
caso di accertata inosservanza di tale obbligo devono essere
dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Consiglio
di Amministrazione; si applica per quanto compatibile
l’articolo 2391 codice civile.
ART. 19 IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione
durante la prima seduta successiva a quella della
sua elezione, a meno che non via abbia già provveduto
l’Assemblea all’atto della costituzione, ha la stessa durata
del relativo Consiglio e può essere rieletto.
Spetta in particolare al Presidente:
a) la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in
qualunque sede amministrativa e giudiziaria;
b) convocare l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
c) vigilare sul funzionamento dei servizi del Consorzio e sui
rendiconti amministrativi;
d) esercitare, in caso di emergenza, i poteri del Consiglio di
Amministrazione sottoponendo le deliberazioni così adottate
alla ratifica del Consiglio stesso, alla sua prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
sono assunte dal Vicepresidente, la cui firma fa fede nei
confronti di chiunque dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
ART. 20 REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti viene nominato dall’Assemblea, che ne
fissa il relativo compenso. Ha l’incarico di esaminare in
qualsiasi momento la contabilità sociale e di esprimere il
proprio parere sui bilanci prima che gli stessi vengano presentati
all’Assemblea.
Al Revisore spetta altresì il compito di certificare che il
bilancio consuntivo fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del Consorzio. Dura in carica per tre esercizi
con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere
rieletto Il Revisore non deve essere membro del Consorzio.
ART. 21 DIRETTORE GENERALE
Il Direttore generale costituisce l’organo tecnico attraverso
cui il Consiglio di Amministrazione e le sue articolazioni
svolgono le loro mansioni di gestione interna.
Spetta al Direttore generale:
– partecipare alle riunioni dell’Assemblea e, su richiesta del
Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
anche con funzioni di segretario;
– dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– attuare il programma annuale predisposto dal Consiglio diAmministrazione e approvato dall’Assemblea;
– formulare eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;
– firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di
competenza del Presidente;
– adottare i provvedimenti per il miglioramento
dell’efficienza e della funzionalità dei servizi forniti dal
Consorzio;
– provvedere alle spese indispensabili per la gestione ordinaria
del Consorzio, previa apposizione del visto di autorizzazione
da parte del Presidente;
– dirigere e vigilare sulle attività del personale dipendente
e dei collaboratori del Consorzio, autorizzarne assenze per
ferie e permessi.
Il Direttore dovrà relazionare mensilmente circa il proprio
operato al Presidente il quale, qualora ravvisi delle irregolarità,
provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione.
ART. 22 RIMBORSI SPESE E GETTONE DI PRESENZA
Ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei
Conti spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per
l’esercizio delle loro mansioni.
L’Assemblea può inoltre deliberare il riconoscimento di un
gettone di presenza per la partecipazione dei Consiglieri alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, determinandone
l’importo.
ART. 23 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà
uno o più liquidatori determinandone le competenze.
L’importo del fondo consortile che risulti disponibile alla
fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività,
sarà impiegato nei modi indicati dall’Assemblea.
ART. 24 CLAUSOLA ARBITRALE
Le controversie che potranno sorgere nell’interpretazione e
nella attuazione delle norme previste nel presente statuto saranno
sottoposte ad un Collegio arbitrale composto da tre membri
nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Sondrio.
Il Collegio arbitrale deciderà con esonero da ogni e qualsiasi
formalità di procedura ed il suo giudizio sarà vincolante per
le parti ed inappellabile.
ART. 25 RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal seguente statuto, si rinvia alle
disposizioni del Codice civile.